Italian court dismisses appeal against execution judge revoking probation due to outdated criminal record certificate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Iurii Gavrylyshyn inadmissible, upholding the execution judge's revocation of his third conditional sentence suspension. The appellant argued the judge erred by relying on an unupdated criminal record certificate that failed to show a prior suspension from 2015, claiming the judge should have known about this obstacle. The court ruled that the execution judge is authorized to revoke probation when new obstacles exist, even if not previously documented, and thus dismissed the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The execution judge may revoke conditional sentence suspension upon discovery of new obstructive causes, regardless of whether they were known to the trial judge, and appeals against such revocation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: GAVRYLYSHYN IURII nato il 25/07/1990 avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Iurii Gavrylyshyn - nel quale il difensore si duole della motivazione del Giudice dell'esecuzione che, nel revocare la sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta al suddetto con la sentenza del Tribunale di Perugia in data 25/10/2022, si limita a rilevare che nel fascicolo del giudizio di cognizione era presente un certificato penale non aggiornato da cui non emergeva la seconda sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Perugia in data 9/04/2015, irrevocabile il 5/10/2015, trascurando che le cause ostative alla concessione del beneficio sono non solo quelle che il giudice conosce, ma anche quelle conoscibili (attraverso un certificato penale aggiornato che andava acquisito, anche considerato che dalla sentenza che concede erroneamente il beneficio emerge la conoscenza da parte del Tribunale della pendenza del procedimento ) - sono manifestamente infondate.
Va, invero, osservato che il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione; e che a tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. P.Q.M