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Ordinanza — n. 19567/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for early release citing lack of rehabilitation and disciplinary violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19567/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Emidio Cirolla inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had rejected his request for early release based on coercive measures for attempted murder and repeated disciplinary breaches, including unauthorized visitors and rule violations. The Court upheld this decision, noting that the grievances were already properly evaluated and found infondate by the Tribunal of Surveillance.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354: Appeals in proceedings for review of sentences are inadmissible if grievances are manifestly unfounded or merely reproduce issues already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal arguments.

Parole chiave

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proceedings for review of sentences early release request inadmissible appeal manifestly unfounded grievances coercive measures disciplinary violations court costs prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a ROMA il 30/07/1981 avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Emidio Cirolla - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione - come altresì supportato da memoria difensiva, perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, nel rigettare il reclamo proposto dalla difesa avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui è stato respinta la richiesta di liberazione anticipata con riguardo a tre semestri, dal 29 luglio 2020 al 29 gennaio 2021 e dal 29 luglio 2022 al 29 luglio 2023, si evidenzia che: - nei periodi di valutazione Cirolla, era sottoposto a misure cautelari coercitive emesse in relazione ad un reato di tentato omicidio commesso speronando l'autovettura della vittima e picchiandola mentre la stessa era a terra, priva di sensi, al fine di costringerla ad effettuare azioni illecite di recupero di somme di denaro corrisposte per l'acquisto di un'autovettura nell'ambito di una compravendita tra due società, di cui una amministrata da Cirolla; - i comportamenti posti in essere durante detti periodi da Cirolla, che nel primo semestre, sottoposto a custodia cautelare, avrebbe commesso violazione disciplinare in data 9.10.2020 per traffico di beni non consentiti, sanzionata con ammonizione, e nei secondi avrebbe violato le prescrizioni connesse al regime degli arresti domiciliari, sono sintomatici di assenza di volontà di aderire ad un percorso di rieducazione necessario per reati gravi come quello commesso dal condannato e di approccio superficiale e poco collaborativo di Cirolla, che, peraltro, il 20 febbraio 2025 era controllato in compagnia di soggetti non autorizzati, al pari di quanto verificatosi il 24 luglio 2023 (in cui dette persone erano intente a realizzare lavori edili in assenza di permesso di costruire), tanto da essergli revocati gli arresti domiciliari.

Osservato, pertanto, che il ricorso, cheb insiste sulla riconsiderazione dei periodi di riferimento ai fini della liberazione anticipata e sul ridimensionamento di episodi eccessivamente valorizzati, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 1 P P.Q.ML. 2