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Ordinanza — n. 19564/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded and repetitive legal grounds regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19564/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Ronga inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a unified criminal design based on the same weapon used in two separate kidnappings. The court found these arguments manifestly unfounded because the acts occurred four months apart, involved different methods, and lacked sufficient factual links to establish a single criminal plan.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be admissible; those based on manifestly unfounded or repetitive grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal continuity manifestly unfounded repetitive grounds inadmissibility unified criminal design court costs Cassation appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

NAPOLI il 03/05/1993 avverso l'ordinanza del 12/12/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Antonio Ronga - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. e del vizio e/o apparenza di motivazione, per avere l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Napoli nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - nell'istanza si invoca la applicazione del regime della continuazione in sede esecutiva, facendo leva sulla considerazione che l'arma sequestrata a Ronga in data 13 giugno 2020 sia la stessa da lui adoperata nel sequestro di persona del 13 febbraio precedente; - il dato della detenzione e dell'uso di una pistola da parte di Ronga nella sua condotta concorrente nel sequestro Pettirosso, alla stessa stregua peraltro di altri concorrenti che pure la persona offesa ha indicato come armati, e la successiva detenzione della Walther P88 sequestrata al suddetto nei pressi della sua abitazione di Chiaiano, costituisce collegamento, invero, troppo labile tra le diverse condotte criminose per poter affermare l'identità del disegno criminoso; - nella sentenza sul sequestro è stata, del resto, esclusa l'aggravante mafiosa nelle sue due accezioni; - la lettura delle sentenze, inoltre, evidenzia che i fatti oggetto dei due procedimenti, seppure svoltisi tutti nell'area della periferia nord di Napoli, tra Chiaiano e Scampia, sono stati consumati a distanza di ben quattro mesi l'uno dall'altro e con modalità affatto differenti, avendo concorso nel sequestro Pettirosso con Ronga altri otto soggetti, mentre la droga e l'arma di cui all'altra condanna erano rinvenute nell'auto di un terzo che era nella disponibilità di Ronga in sosta presso la sua abitazione.

Osservato, pertanto, che il ricorso, cheo insiste sull'unificazione a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Paola Mair Dir.P09TATA IN cAr,»-2:6 2