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Ordinanza — n. 19563/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation denial due to late and specific evidence failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19563/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Bogdan Timis's appeal inadmissible regarding the denial of probation. The defendant argued for a work assignment abroad and family support in Italy, but failed to present specific evidence or appear in court. The court ruled that new documents submitted late and without prior argumentation cannot alter the original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on new evidence submitted after the deadline or without prior specific argumentation are inadmissible as they violate procedural rules and fail to meet the requirement of timely and specific grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial inadmissible appeal late evidence procedural deadline specific argumentation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

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Testo completo

to il 23/02/1995 avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso di Bogdan Timis, in cui il suddetto, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, si duole del rigetto della richiesta dell'affidamento in prova al servizio sociale da parte del Tribunale di sorveglianza di Milano, documentando lo svolgimento di attività lavorativa da parte dello stesso all'estero (come da copia di contratto di lavoro con società avente sede in Romania) e la rintracciabilità del medesimo presso il domicilio dei genitori e della sorella in Italia a Tavazzano con Villavesco (LO) e rilevando che il condannato ha intrapreso un percorso di profondo cambiamento delle proprie abitudini di vita ed è diventato padre, sono aspecifiche e comunque tardive.

Invero, detto Tribunale si è limitato a rilevare, senza entrare nel merito della richiesta, che il condannato non si è presentato in udienza e che il difensore ha dichiarato che lo stesso si trovava all'estero, senza tuttavia precisare il luogo esatto né le ragioni della sua permanenza fuori del territorio nazionale e senza inoltre indicare un domicilio in cui il suddetto potrebbe eventualmente espiare la misura alternativa, così impedendo i necessari accertamenti d'ufficio e rendendo insussistenti le condizioni di fatto per l'applicazione della misura alternativa.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza che lo interpreta, non sono ammissibili le nuove produzioni documentali, a sostegno, altresì, di circostanze mai dedotte nel giudizio a quo se non, per come rilevato nell'ordinanza impugnata, genericamente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

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