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Ordinanza — n. 19561/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against revocation of probation due to voluntary relocation without judicial authorization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19561/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to revoke the defendant's probation. The defendant voluntarily relocated to a new address without obtaining the required judicial authorization, despite being aware of the obligation. The court ruled that this conscious violation of supervision rules destroyed the trust necessary for the rehabilitative measure to continue.

Regesto Legislator

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Art. 47, n. 354 of the 1975 Ordinance; Art. 27 and 111 of the Constitution: The revocation of alternative measures such as probation is justified when the convicted person consciously and voluntarily violates supervision prescriptions, thereby destroying the fiduciary relationship essential for the measure's treatment function.

Parole chiave

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probation revocation judicial authorization voluntary relocation supervision violation trust relationship rehabilitation measure inadmissible appeal assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 47, n. 354 of the 1975 Ordinance
SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure di cui al ricorso nell'interesse di Giuseppe Franzese - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 commi 8, 9 e 11 I.
Art. 27 of the Constitution
Art. 111 of the Constitution
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

PE nato a CASSANO ALLO IONIO il 13/04/1964 avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure di cui al ricorso nell'interesse di Giuseppe Franzese - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 commi 8, 9 e 11 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 27 e 111 Cost. e vizio di motivazione - sono in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, nel revocare la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Invero, detto Tribunale evidenzia che: - dalla documentazione acquisita e in particolare dalla relazione dell'Uepe di Caltanissetta, risultata che Franzese, pur consapevole della pendenza dell'istruttoria sulla propria istanza di cambio di domicilio e informato della necessità di attendere l'esito della stessa, nonostante i ripetuti inviti dell'Uepe a non allontanarsi dal domicilio in attesa del provvedimento giudiziario, ha deliberatamente deciso di lasciare il luogo di esecuzione della misura, trasferendosi a Biancavilla (CT), in un'abitazione risultata successivamente assolutamente inidonea sotto il profilo del controllo e della sicurezza, priva di energia elettrica e di elementi minimi di riconoscibilità (campanello, citofono, titolarità) e ponendo, così, in essere una grave violazione delle prescrizioni imposte, per assenza dell'autorizzazione del Magistrato di sorveglianza, e dei doveri connessi alla misura concessa; - tale comportamento non può essere considerato frutto di mera superficialità o di errore procedurale, ma costituisce espressione di autonoma scelta contraria alle prescrizioni imposte e, dunque, manifestazione di inosservanza cosciente e volontaria delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria; - non può, inoltre, condividersi la tesi difensiva secondo cui l'allontanamento sarebbe riconducibile ad una esigenza contrattuale, atteso che ad oggi nulla risulta documentato in merito e, del pari, non risulta documentata alcuna urgenza effettiva o sopravvenuta che giustificasse la suddetta inosservanza; - il mero intervento del difensore di Franzese, che comunicava ai carabinieri la volontà del proprio assistito di trasferirsi per scadenza del contratto di locazione, non sana la violazione commessa, né può essere ritenuto sostitutivo di una autorizzazione giudiziale, la quale costituisce atto imprescindibile ai fini della legittimità dello spostamento, essendo, altresì, il soggetto, in qualità di affidato, pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dall'allontanamento arbitrario che, peraltro, gli erano state più volte ribadite dall'Uepe di Caltanissetta e dall'Udepe di Catania; - tale trasgressione fa venire meno la funzione trattamentale della misura, in quanto denota l'incapacità del condannato di conformare il proprio comportamento alle prescrizioni imposte e una inadeguata interiorizzazione del percorso rieducativo; 2- la condotta posta in essere, manifestazione di un atteggiamento oppositivo, determina una frattura irreversibile nel rapporto fiduciario con l'Autorità giudiziaria, rendendo inevitabile la revoca definitiva della misura alternativa.

Rilevato, pertanto, che, a fronte di tali argomentazioni logiche e complete a riprova che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la revoca non è intervenuta automaticamente ma è frutto di una ponderata valutazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M