Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19560/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded claims and lack of unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19560/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenges raised were manifestly unfounded and repetitive of issues already resolved by the lower court. The appellant argued for a violation of specific criminal and procedural articles regarding the unification of two distinct offenses, but the court found no evidence of a single criminal project. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 376 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely repetitive of decisions already rendered by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal manifestly unfounded unitary criminal project repetitive grounds court costs order procedural penalty Cassation review sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 376 cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a TAURIANOVA il 23/01/1974 avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Carlo - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Palmi in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - in relazione alle due condotte, benché riguardino la violazione della medesima norma (art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159), non emergono elementi idonei a dimostrare un effettivo progetto criminoso unitario, né dalla documentazione prodotta, né dalle argomentazioni difensive; - le due violazioni sono separate da un intervallo temporale di circa quattro mesi e presentano modalità esecutive differenti, l'una relativa all'omissione dell'obbligo di firma, l'altra ad uno spostamento non autorizzato in altro Comune; - non vi è allegazione specifica né prova sufficiente della sussistenza di un piano originario, deliberato già al momento del primo episodio, che comprendesse anche la seconda condotta illecita, neppure nei suoi tratti essenziali; - i fatti risultano frutto di determinazioni autonome e successive, seppure omogenee.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che, insiste sull'unificazione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIN C2' i 2 8 MP 2026 il F