Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding sentencing substitution in plea bargaining procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the complaint concerned the sentencing outcome rather than the formation of the parties' will. The appellant argued the lower court failed to inform him about substituting a short custodial sentence with a non-custodial one, a right he claimed existed under the 1981 penal code. The court ruled that such substitution requests must be part of the plea agreement itself and cannot be raised as a separate ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargaining procedures, appeals to the Court of Cassation are admissible only for defects regarding the formation of the parties' will, excluding complaints about the determination of the penalty or the lack of information on sentencing substitution options.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a NAPOLI il 08/04/2000 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Luigi Esposito, il quale, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando la mancata informazione, da parte della Corte di appello giudicante, circa la possibilità della sostituzione della pena detentiva determinata entro il limite di quattro anni, prevista specificamente per il patteggiamento dall'art. 53 I. n. 689 del 1981 nella nuova formulazione, in violazione dell'art. 20-bis cod. pen., e conseguente vizio di motivazione.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nessuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena).
Osservato che il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente non rientra fra i casi sopra elencati; e, inoltre, che la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 - 01). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla Imedesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M