Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19558/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19558/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19558/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nato a SALERNO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure di cui ai due motivi del ricorso di Fortunato Fumo - con i quali vengono rispettivamente lamentate carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. o comunque di altra sanzione sostitutiva e carenza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Salerno nella sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 20-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19558/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 20-bis cod. pen. o comunque di altra sanzione sostitutiva e carenza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Salerno nella sentenza impugnata.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 20-bis cod. pen art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 20-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a SALERNO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure di cui ai due motivi del ricorso di Fortunato Fumo - con i quali vengono rispettivamente lamentate carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. o comunque di altra sanzione sostitutiva e carenza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Salerno nella sentenza impugnata.

Invero, detta Corte rileva che non vi sono elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche, tale non potendo considerarsi la limitata partecipazione al processo, a fronte di un curriculum penale (ricettazione, truffa continuata, guida senza patente ed evasione) che descrive un soggetto dedito all'illecito e di nessuna affidabilità, donde l'impossibilità di irrogare pene sostitutive di quella detentiva, che non sarebbero più idonee, in ragione delle condanne pregresse, alla rieducazione del condannato, né assicurerebbero, nemmeno attraverso opportune prescrizioni / la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M