Cassation court dismisses appeal against expulsion order for illegal stay violating immigration control laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the appellant violated Italian immigration laws by remaining in the country for nearly a year after an expulsion order expired. The appellant argued for non-punishment under specific administrative provisions, but the court rejected these claims as they were already logically and legally refuted in the original judgment. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5-ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 34, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the application of non-punishment provisions is inadmissible when the lower court has already substantively refuted the arguments regarding the violation of expulsion orders and the existence of significant harm to immigration control interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
il 31/08/1979 avverso la sentenza del 11/11/2025 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Slimani Mounir - con i quali vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo rispettivamente alla penale responsabilità dell'imputato e all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274 - sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.
Invero, detta sentenza rileva che: - dalla documentazione prodotta dal Pubblico ministero ed acquisita ai fini probatori, con il consenso del difensore dell'imputato, emerge che Slimani era destinatario di un ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni emesso il 7 ottobre 2024 dal Questore della Provincia di Potenza in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Ascoli Piceno; - ciò nonostante, in data 11 settembre 2025 lo straniero si presentava presso gli uffici del Commissariato di San Benedetto del Tronto chiedendo di essere riaccompagnato nel paese di origine; - appare integrato il reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5-ter, d.
Igs. 25 luglio 1998, n. 286, atteso che il suddetto si è trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Potenza; - non può considerarsi esiguo il danno o pericolo causati all'interesse tutelato dall'ordinamento costituito dalle esigenze di controllo dei flussi migratori e dalla tutela della disciplina dell'ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, considerato che lo straniero risulta rimasto sul territorio italiano quasi un anno dopo la scadenza del termine concesso con ordine del Questore e, pertanto, non può ritenersi ravvisabile la causa di improcedibilità dell'art. 34 d.
Igs. n. 274 del 2000. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Paola Masi v'"U°C1". e o rIN CAN e1/4. 28 il Furizto,9 Alatzie 2