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Ordinanza — n. 19555/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on continuability of crimes due to lack of planning and temporal proximity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19555/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Abderrahim El Ghazouani inadmissible, citing manifestly unfounded arguments regarding the violation of articles 81 and 671 of the Criminal Procedure Code. The lower court had already rejected the claim for continuability of crimes committed over a year apart in different provinces, noting the rudimentary and opportunistic nature of the thefts. Consequently, the court upheld the decision to dismiss the appeal and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: The Court of Cassation does not admit appeals on continuability of crimes if the facts occurred at a significant temporal distance and in different locations, revealing opportunistic rather than planned criminal intent.

Parole chiave

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continuity of crimes Criminal Procedure Code manifestly unfounded opportunistic theft Court of Cassation procedural inadmissibility criminal planning reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

HIM (CUI 019E8XX) nato il 10/09/1968 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Abderrahim El Ghazouani - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Vicenza in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - i fatti sono stati commessi a significativa distanza temporale (oltre un anno) e in province diverse (di Vicenza e di Verona); - le modalità delle condotte, come emergenti dalle sentenze in atti, appaiono rudimentali e poco accorte, rivelatrici di una determinazione a delinquere del tutto estemporanea e non calcolata, trattandosi di furti commessi approfittando di circostanze fortuite e non preventivabili; - non è emerso alcun elemento significativo della sussistenza di una previa programmazione essenziale dei reati summenzionati, non essendo di per sé sufficiente al riconoscimento del vincolo della continuazione la finalità di lucro.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che, insiste sull'unificazione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

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