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Ordinanza — n. 19548/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against deportation order citing persistent criminal behavior and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19548/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Kalil Nan inadmissible, upholding the lower court's deportation order. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the mandatory residence permit's legality, but the court found his prior crimes and special protection status irrelevant to his continued criminal propensity. Consequently, the court ruled that the negative personality of the defendant justified the original sentence and denied any reduction in the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 2 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 32 comma 3 d. Igs. n. 25 del 2008: The acquisition of special protection status does not preclude the application of mandatory residence restrictions or the denial of mitigating circumstances when the individual demonstrates a persistent and rooted propensity to commit crimes.

Parole chiave

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mandatory residence permit deportation order special protection status generic mitigating circumstances negative personality criminal propensity inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 2 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 32 comma 3 d. Igs. n. 25 del 2008
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

7R) nato il 18/05/1999 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che i motivi del ricorso di Kalil Nan - con i quali vengono rispettivamente dedotti violazione dell'art. 2 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 nella formulazione vigente all'epoca del fatto e vizio di motivazione in ordine alla legittimità del foglio di via obbligatorio (primo motivo), vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio (secondo motivo) - sono manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata.

Invero, detta sentenza rileva che: - è palese che la formulazione originaria dell'art. 2 del summenzionato decreto legislativo si riferiva alla residenza civilisticamente intesa, quale luogo in cui la persona ha la dimora abituale, e non alla residenza anagrafica; - non sussistono, pertanto, ragioni per dubitare della legittimità del provvedimento amministrativo, contenente da un lato il divieto per Nan di fare ritorno nel territorio nel territorio del Comune di Novara, e, dall'altro, l'ordine di rientrare nel territorio del Comune di Borgomanero, dimora abituale del prevenuto; - le cause che avevano condotto Nan a lasciare l'Egitto e a migrare in Italia non valgono né a riconoscergli le circostanze attenuanti generiche né a ridurre l'entità della pena; - il fatto invero che Nan nel 2019 abbia ottenuto la protezione speciale ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.

Igs. n. 25 del 2008 non lo ha dissuaso tuttavia dal continuare a commettere reati, essendogli egli reso responsabile in epoca successiva di svariati reati (rapina, resistenza a pubblico ufficiale, contravvenzione al foglio di via obbligatorio) come emergente dal certificato del casellario giudiziale, a riprova di una propensione al delitto ferma e radicata, impermeabile ai plurimi interventi finalizzati a favorire la risocializzazione e la rieducazione dell'imputato, il quale, per tali ragioni, non risulta oggi meritevole né di dette circostanze né di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, risultando la pena irrogata in primo grado pienamente giustificata dalla negativa personalità del prevenuto.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Paola • Ma,M41-: 2O76 Il U 3 2