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Ordinanza — n. 19547/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late filing due to technical deposit malfunction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19547/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appeal was registered late, rendering subsequent procedural complaints irrelevant. The appellant argued that a technical malfunction in the electronic deposit system caused the delay and violated the principle of effective judicial protection. The court rejected these arguments, holding that the late registration alone justified dismissal without examining the underlying substantive grievances.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal registered late is inadmissible, and procedural defects in the electronic deposit system do not excuse the delay or justify examining substantive grievances.

Parole chiave

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late appeal registration electronic deposit malfunction effective judicial protection inadmissible appeal procedural default ritardo ingiustificato violazioni delle norme procedurali istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
igliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il provvedimento impugnato da Roberto Patriarca ha ad oggetto la sola revoca, in executivis, dell'ordinanza ex art. 442, comma 2-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

igliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il provvedimento impugnato da Roberto Patriarca ha ad oggetto la sola revoca, in executivis, dell'ordinanza ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., come da istanza del 2.12.2025, per essere stato l'appello presentato ma registrato tardivamente. Osservato che, pertanto, le censure relative all'omessa pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione sulla richiesta di acquisizione e trasmissione dell'appello, al malfunzionamento del deposito telematico che non deve incidere sull'appellante, all'incompetenza del G.e. che non può valutare l'esistenza dell'impugnazione e alla violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionalei sono aspecifiche. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

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