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Ordinanza — n. 19546/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition without legal representation. The contested order and the appeal itself were filed after August 3, 2017, when legislation removed the right of defendants to file appeals personally. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense lawyer.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition Law 103/2017 reform mandatory legal representation Cassation procedure rules diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

CUI 04COGNG) nato a SAN LORENZO DEL VALLO il 26/02/1970 avverso l'ordinanza del 01/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; (-)A,,Ritenuto in fatto e considerato in diritto Aldo De Marco avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona in ordine a reclamo ex art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGaetano Di Giuro Paola Ma..),/,:y.u3„, 1