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Ordinanza — n. 19544/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual grounds and improper legal argumentation regarding prison regime extension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Galdieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Galdieri argued that the lower court's reasoning was merely apparent because it ignored his recent acquittal regarding mafia clan membership. The court rejected this, holding that the lower court sufficiently demonstrated the probable existence of criminal links based on his continued leadership role and lack of behavioral change.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a prison regime extension order is inadmissible if the grounds are purely factual complaints not admissible in this instance or if the legal argumentation fails to address the statutory requirement of probable criminal connections.

Parole chiave

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prison regime extension mafia association links inadmissible appeal probable criminal connection court costs and fine criminal leadership role procedural inadmissibility appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao
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Testo completo

to a AVELLINO il 28/05/1974 avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Pasquale Galdieri, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Osservato che avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Galdieri, che ha dedotto violazione di legge, per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento, valorizzando in modo pressoché esclusivo il contenuto di recenti pronunce di condanna e non tenendo conto, invece, quando parla di continuità criminale con il clan Genovese, dell'assoluzione definitiva di Galdieri dall'accusa di appartenenza a detto clan/ che col sodalizio di appartenenza del condannato sarebbe accomunato dalla sola coincidenza del territorio di riferimento.

Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati significativi, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, la cui posizione processuale ha visto un consolidamento, considerata la conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti, oltre che dei suoi sodali/ dalla Corte di appello di Napoli in data 17/06/2025 per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata dall'agevolazione mafiosa, accertando, quindi, l'operatività di un sodalizio criminoso da lui stesso capeggiato, circostanza sopravvenuta che corrobora la valutazione in ordine all'indiscusso ruolo apicale rivestite/ da Galdieri nell'ambito del sodalizio di appartenenza da lui stesso diretto, tuttora attivo e operativo, soprattutto in Irpinia, discendente dal clan Genovese, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerati la mancata assunzione da parte di Galdieri di comportamenti antitetici allo stesso e il decreto di trattenimento della corrispondenza con Luigi Giannelli, a riprova altresì della 1 rvApl./1".persistenza della capacità di comunicare con l'esterno e di una attuale spiccata pericolosità del suddetto, c) la mancata dissociazione dal gruppo criminale di Galdieri che non riconosce le proprie responsabilità, pur avendo riportato già diverse condanne per reati aggravati dall'aggravante mafiosa, nega di avere avuto rapporti con il clan Genovese e dispone di cospicue risorse finanziarie, nonché, già sottoposto a regime differenziato negli anni 2008-2009, ha posto in essere reati di matrice mafiosa sia in epoca successiva alla detenzione sia nel corso della stessa (2014- 2019), dando prova che il mero stato detentivo non refluisce negativamente né sui suoi legami camorristici, né sul suo ruolo all'interno del clan.

Rilevato, pertanto, che il ricorso, che si risolve in una serie di doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede, in cui peraltro l'impugnazione è limitata alla violazione di legge, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.M