Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying early release due to new violent crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Copponi inadmissible, ordering him to pay court costs. Copponi argued that the surveillance court violated the principle of semi-annual evaluation and the presumption of innocence regarding his pending trial for aggravated assault. The court rejected these claims, noting that the surveillance court correctly identified Copponi's new violent acts and failed rehabilitation program as valid reasons to deny early release.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in surveillance proceedings are inadmissible if they reproduce arguments already rejected by the first instance court with correct legal reasoning, and new serious criminal conduct justifies the denial of early release.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o a ROMA il 31/05/1993 avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Fabrizio Copponi - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione anche con riguardo al rispetto del principio di semestralizzazione nella valutazione del beneficio della liberazione anticipata -, come altresì supportato da memoria difensiva, perché in fatto e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, nel rigettare il reclamo proposto dalla difesa avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui è stato respinta la richiesta di liberazione anticipata con riguardo al periodo 24 giugno 2016 - 24 giugno 2019, si evidenzia che: - nonostante l'assoluzione per il reato di atti persecutori, minacce ed evasione (del 2018), Copponi è a giudizio per il reato di lesioni aggravate in concorso con altra persona e precisamente per avere aggredito il 12 giugno 2021 la persona offesa colpendola con pugni al capo e al corpo e con l'utilizzo di un tirapugni, cagionandole lesioni personali e nello specifico ferite lacero contuse craniche diffuse e trauma cranico con ematoma temporale destro e ferita lacero contusa destra; - il 21 aprile 2022 egli si è reso responsabile di minaccia a cinque agenti di polizia del commissariato prenestino, pronunciando la seguente frase "io ho già sparato a uno non c'ho problemi a rifarlo nuovamente"; - trattasi di condotte che costituiscono per la loro gravità, soprattutto la prima, considerati i danni provocati alla persona offesa in una zona vitale come il capo con l'ausilio di un oggetto di assoluta pericolosità come il tirapugni, una dirimente riprova della mai sopita indole violenta dell'uomo e dell'assoluta mancanza di rispetto verso le forze dell'ordine, dinanzi alle quali egli si vantava di aver sparato in precedenza; - è di palmare evidenza il completo fallimento del programma rieducativo, il che inibisce anche per il periodo di cui sopra la concessione della liberazione anticipata.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di dette argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi al dato normativo e alla giurisprudenza che lo interpreta (si veda per tutte Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435, secondo cui in tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne 1retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione), insiste sulla riconsiderazione dei periodi di riferimento ai fini della liberazione anticipata in ragione della distanza temporale dei fatti per cui pende processo rispetto ai medesimi e del principio di presunzione di innocenza, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.Mv r DEP0SS1,' thl CANC' 28#62P26