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Ordinanza — n. 19536/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as groundless and repetitive of lower court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19536/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated Article 47 of the 1975 law regarding gradual benefits, but the court found these claims factually unfounded and legally repetitive. The decision upheld the lower court's refusal of alternative measures due to the detainee's long remaining sentence and lack of demonstrated critical revision of criminal behavior.

Regesto Legislator

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Art. 47 I. 26 luglio 1975 n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in supervision proceedings are inadmissible if the grounds are factually unfounded and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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supervision appeal gradual benefits inadmissible appeal repetitive grounds factual unfoundedness court costs penitentiary law riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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Art. 47 I. 26 luglio 1975 n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

E nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 26/01/1991 avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Carmine Cesarano - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 I. 26 luglio 1975 n. 354 - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, nel rigettare le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate nell'interesse del suddetto, si evidenzia che: - la capacità della persona condannata di sapersi concretamente gestire con una certa autonomia nel contesto ambientale in cui ha inteso fissare il proprio domicilio per espiare fuori del carcere la pena detentiva inflitta presuppone l'avvio di un percorso di inclusione sociale e di rivisitazione critica in ordine ai reati commessi, nonché la consapevolezza del disvalore sociale delle condotte illecite poste in essere e della conseguente necessità di abbandonare lo stile di vita improntato alla violazione delle regole; - è, altresì, rilevante nel processo di recupero sociale la disponibilità di una valida attività lavorativa, che rappresenta uno strumento di ausilio per il condannato in detto processo, purché l'impegno lavorativo sia proporzionato alla rieducazione del suddetto; - è necessaria anche la valutazione del comportamento tenuto dal detenuto durante il periodo di pena già espiata, al fine di procedere ad un giudizio prognostico sull'idoneità della misura alternativa a scongiurare il rischio di recidiva, anche in ragione della residua pericolosità sociale; - nel caso in esame risulta che Cesarano è detenuto dall'agosto 2024 in relazione a un fine pena ancora lungo; - benché la condotta carceraria sia stata formalmente corretta, non si apprezzano particolari elementi che evidenziano l'avvio di un serio percorso di rivisitazione critica che allontani Cesarano dai modelli devianti che lo hanno condotto all'illecito; - a fronte della mancata sperimentazione di un permesso premio, in un'ottica di gradualità del percorso trattamentale, appare inopportuna la sperimentazione di misure alternative alla detenzione inframuraria; - al tempo stesso va osservato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal prevenuto, basato su un impegno in attività di volontariato, peraltro particolarmente limitata come orari, in relazione al significativo residuo pena e al curriculum criminale del predetto non tranquillizza in relazione alla possibilità che quest'ultimo si attenga, di fatto, alle prescrizioni connesse all'invocata misura; - allo stato appare del tutto inopportuno un trattamento alternativo alla 1detenzione, non emergendo elementi che conducano a ritenere contenibile attraverso detto trattamento la residua pericolosità sociale dell'istante.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che, insiste su una contraddittorietà motivazionale insussistente a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici facenti leva sul principio di gradualità dei benefici penitenziari, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MDEPC)5171\TAIN 2B 2026 2