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Ordinanza — n. 19531/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft charges, upholding lower court's finding of guilt based on key evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19531/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the conviction for aggravated theft against Loretta Jakus. The appellate court rejected the defense's claim that the key delivery was unproven, citing a logical timeline showing Jakus was at Muggia with the thieves when the keys were likely returned. The court emphasized that the defendant's possession of a key copy and her presence with the perpetrators at the critical time made the theft highly probable.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning is not logically flawed and the facts support the conviction based on corroborating evidence and reasonable inference.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft key evidence logical timeline corroborating testimony

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

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Testo completo

TRIESTE il 20/11/1975 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure di cui all'unico motivo di ricorso di Loretta Jakus — con il quale viene lamentato vizio di motivazione in ordine alla prova della consegna da parte dell'imputata delle chiavi dell'appartamento in cui è avvenuto il furto -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Trieste nella sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento ad opera della Quinta Sezione di questa Corte.

Invero, detta Corte di appello, muovendo dalla premessa che la sentenza rescindente rilevava il vuoto motivazionale della sentenza di appello annullata, laddove non spiegava come avrebbe fatto l'autore del furto a riconsegnare le chiavi dell'appartamento svaligiato alla Cergol perché poi le riconsegnasse all'imputata, dotata di una copia delle chiavi in quanto collaboratrice domestica della famiglia Montanelli proprietaria di detto appartamento, rileva che: - l'ipotesi formulata dai giudici di merito, secondo cui le chiavi erano state restituite alla Jakus nel corso dell'incontro avvenuto verso le ore 15:18 in viale XX Settembre, non è confortata dalle risultanze istruttorie e anzi risulta implausibile; - non è verosimile che il finto rider fosse uscito da via Bellini (luogo del furto) alle ore 15.16 con le chiavi al seguito e che alle ore 15:18, dopo soli due minuti, il mazzo fosse già nella disponibilità della Cergol, che proprio alle 15:18 si trovava già insieme all'imputata; - a ben vedere non vi è alcuna necessità di ipotizzare, affinché l'ipotesi accusatoria regga, che Cergol avesse restituito il mazzo di chiavi alla Jakus proprio nel corso dell'incontro avvenuto in viale XX Settembre; - dopo tale incontro l'imputata aveva riaccompagnato a casa Montanelli, il quale però era salito da solo nel suo appartamento, utilizzando il suo personale mazzo di chiavi; - tale circostanza è riferita proprio dalla persona offesa, che ha dichiarato di essere rientrato a casa alle 16/16:15 circa; - dunque, posto che all'atto di riaccompagnare a casa Montanelli la Jakus non aveva dovuto servirsi della copia delle chiavi in suo possesso, non è appunto necessario presupporre che le chiavi fossero state restituite prima all'imputata, presso il bar di viale XX Settembre; - il primo momento in cui, dopo il furto, la Jakus aveva utilizzato la propria copia delle chiavi dell'appartamento va individuato, invece, in quello in cui l'imputata, allertata telefonicamente del furto da Montanelli, lo raggiungeva in via Bellini; - in quell'occasione, infatti, la Jakus era entrata in casa aprendo la porta con il proprio mazzo, come da lei stessa affermato nel corso del suo esame; - dalla testimonianza della persona offesa e dai tabulati telefonici emerge che la chiamata in cui Montanelli aveva avvisato la collaboratrice domestica dell'avvenuto furto era stata effettuata 1alle ore 17:17, mentre l'imputata si trovava a Muggia, ove si era recata in compagnia della Cergol dopo avere riaccompagnato a casa la persona offesa; - dopo tale contatto telefonico, il cellulare dell'imputata risultava essersi spostato nuovamente da Muggia verso il centro di Trieste, fino ad agganciare il ripetitore servente via Bellini; - pertanto, le chiavi dell'appartamento dovevano essere state restituite all'imputata dopo le ore 15:16 (orario di uscita del finto rider dall'appartamento) e prima del momento in cui la collaboratrice aveva raggiunto Montanelli in via Bellini, poco dopo le ore 17:17 del giorno dei fatti; - è assolutamente verosimile, oltre che ragionevole, che le chiavi fossero state restituite alla Jakus dai correi non in viale XX Settembre, ma a Mugg,i dove quest'ultima si era recata assieme alla Cergol per incontrare Milkovic e Scialino, gli autori materiali del fatto, dopo avere riaccompagnato a casa Montanelli; - è comprovato, infatti, che alle ore 17:15 l'utenza dell'imputata aveva agganciato la cella di Muggia contestualmente a quelle dei correi, a dimostrazione del fatto che, dopo la commissione del furto, Jakus, Cergol, Milkovic e Scialini si trovavano tutti, appunto, a Muggia; - è emerso, peraltro, che la Jakus era l'unica persona, oltre ai coniugi Montanelli, come riferito dalla stessa persona offesa, ad avere una copia delle chiavi di via Bellini e che, pertanto, non poteva che essere stata proprio lei a metterla a disposizione dei correi per la realizzazione del furto, perpetrato senza alcuna effrazione; - richiamati integralmente gli ulteriori pregnanti elementi indiziari individuati a carico dell'odierna imputata (frequentazioni con gli autori materiali del fatto e messaggio vocale registrato dalla Jakus, in cui si segnalava l'uscita della moglie di Montanelli dall'appartamento poco prima del furto), sulla cui valutazione la sentenza rescindente non ha mosso alcun rilievo, deve essere, quindi, confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine al furto aggravato oggetto di imputazione.

Osservato, pertanto, che il ricorso, nel quale, a fronte di argomentazioni non manifestamente illogiche come quelle appena riportate, ci si duole di una contraddittorietà e illogicità insussistenti, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Paola Mas/AA)0(_, ( sCr— . ( t DCPOS!TATA tiq 2 G 2026 il Furtz ta 5 3