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Ordinanza — n. 19530/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal liability and sentencing due to lack of procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19530/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the defendant's criminal responsibility and sentencing. The appellate court had already thoroughly evaluated the evidence, including witness testimony and intercepted conversations, confirming the defendant's role in the arson. Consequently, the court found no logical or legal flaws in the lower court's reasoning and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the challenged decisions are free from logical and legal defects, and civil parties who merely submit written memories without requesting oral debate do not qualify for cost reimbursement.

Parole chiave

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criminal liability assessment sentencing proportionality appeal inadmissibility procedural defects civil party costs

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
1Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Invero, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod.
art. 616 cod. proc. pen
1Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese

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Testo completo

nato a BISCEGLIE il 29/10/1993 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure di cui all'unico motivo del ricorso di Vito Napoletano - con cui viene lamentato vizio di motivazione circa la responsabilità penale del suddetto e la dosimetria della pena -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata.

Invero, detta Corte rileva, quanto alla responsabilità penale dell'odierno imputato, che: - la circostanza che il Tammacco abbia cercato di sollevare dalle responsabilità penali il complice non assume alcuna pregnanza, dato che il pieno contributo di Napoletano alla consapevole realizzazione del reato si trae con assoluta certezza da altri elementi; - in particolare Federica Lopopolo, escussa a s.i.t., riferiva di avere accompagnato Tammacco e Napoletano in piazzetta di largo Don Giovanni Bosco di Bisceglie per "fare un servizio" al termine del quale si sarebbero rivisti, descrivendone l'abbigliamento coincidente con quello delle due persone riprese dalle telecamere posizionate vicino al ristorante incendiato, tra cui le forze dell'ordine riconoscevano Tannmacco; - durante un'intercettazione di una sua conversazione con la madre la Lopopolo ammetteva di essersi accorta che "Tammacco puzzava di bruciato" al suo ritorno e di avere appreso che gli avevano chiesto di incendiare il locale; - Tammacco rendeva dichiarazioni di ammissione riguardanti anche il complice durante l'intercettazione di una conversazione con la ragazza che gli comunicava di essere stata convocata dai carabinieri e di avere in caserma visionato anche i video che li ritraevano; - Napoletano in sede di dichiarazioni spontanee in udienza ammetteva di essere stato nell'autovettura della Lopopolo la sera dell'incendio, pur affermando, del tutto inverosimilmente alla luce delle dichiarazioni della Lopopolo, delle evidenze delle riprese e delle frasi intercettate, che il solo Tammacco si fosse allontanato da loro.

Passando al profilo sanzionatorio la medesima Corte, premette che le attenuanti generiche erano concesse in primo grado senza alcun supporto motivazionale e in assenza di elementi positivi, per cui non si giustificherebbe un diverso e più favorevole bilanciamento delle circostanze attesa la gravità dell'accaduto. Rileva, inoltre, la congruità della pena inflitta rispetto alle sconcertanti modalità dell'azione, assolutamente spregiudicate, azione commessa in piena notte dai due complici, in un fabbricato con abitazioni in via Aldo Moro, nel cuore quindi della città di Bisceglie, determinando un'esplosione con un ordigno all'interno del locale, con danneggiamento di arredi e muri. 1Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Rilevato, infine, che nulla va liquidato come spese per le difese delle parti civili, avv. Luca Preziosa per Francesca Procacci e avv. Frida Scicolone per Intesa Sanpaolo Protezione s.p.a., che hanno depositato memorie e note spese. Invero, nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 - 01).

Attività che nel caso in esame è mancata, essendosi limitati i difensori, con le rispettive memorie, a concludere. P. P.Q.M