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Ordinanza — n. 19529/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19529/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding the unreasonableness of the lower court's reasoning were deemed generic and lacking in specific legal or factual support. The court rejected the claim of minor offense severity, noting the specific circumstances of the knife possession and the nature of the weapon.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be supported by specific legal and factual grounds; generic arguments without reasoned justification render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments lack of reasoning procedural costs criminal appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Testo completo

o a MESSINA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui all'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di Antonio Caminiti - con il quale ci si limita a dedurre che l'iter argonnentativo è incomprensibile, disarticolato e non controllabile, facendo leva in riferimento alla conferma della responsabilità dell'imputato sulle argomentazioni del primo grado e non escludendo il fatto di particolare tenuità - prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

A fronte di argomentazioni specifiche della Corte di appello di Messina, nelle quali si evidenzia che: - il motivo addotto da parte dell'imputato in relazione al porto del coltello fuori della propria abitazione, ossia la necessità di svolgere attività agricole nei terreni di famiglia, non è credibile, atteso che il suddetto era sorpreso nella tarda serata di una giornata piovosa, che avrebbe impedito le attività all'aperto, in compagnia di due amici; - neppure rileverebbe nella configurazione dell'elemento soggettivo una mera "dimenticanza", soprattutto se la custodia appare negligente o sotto il controllo del soggetto, circostanza questa pienamente confacente al caso di specie in cui il coltello veniva rinvenuto all'interno del vano porta oggetti vicino alla leva del cambio; - deve escludersi il fatto di particolare tenuità e anche di lieve entità avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo della condotta e al tipo di coltello sequestrato (coltello a serramanico richiudibile, con lama a punta).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.ML Afa/