Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for alleged procedural and substantive law violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible regarding their sentencing under a plea agreement. The defendants argued for a lighter classification of facts and challenged the court's reasoning on exemption from criminal liability. The court ruled that such arguments fall outside the narrow scope of permissible cassation grounds for plea bargain sentences.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentencing, only specific statutory grounds are admissible, excluding general claims of violated substantive law regarding exemption from liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posti da: SPINELLI GUERINO nato a CHIETI il 07/01/1966 SPINELLI MARIA nato a VASTO il 24/12/1967 SPINELLI MIRIANA nato a VASTO il 23/01/1957 avverso la sentenza del 09/10/2025 del GIP TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Spinelli Guerino, Spinelli Maria e Spinelli Miriana, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Pescara, che ha applicato, su richiesta delle parti, a Spinelli Guerino la pena di anni uno, mesi quattro e giorni sei di reclusione ed euro 1.750,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73 comma 5 del d.p.r. 309 del 1990, a Spinelli Maria la pena di anni tre e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 del d.p.r. 309 del 1990 e a Spinelli Miriana, riconosciuta la' continuazione anche esterna, la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa in aggiunta, per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 del d.p.r. 309 del 1990.
Con il primo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di Spinelli Maria e Spinelli Miriana, il difensore lamenta violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Il secondo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di Spinelli Guerino, lamenta violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla censurabile motivazione circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dal reato ascritto. I ricorsi sono inammissibili.
Il primo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di Spinelli Maria e Spinelli Miriana, è inammissibile in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, certamente ravvisabile nel caso in esame; Il secondo motivo di ricorso, interposto nell'interesse di Spinelli Guerino, è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01);Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara ina P.Q.M