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Ordinanza — n. 19518/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax fraud conviction, upholding appellate court's penalty and denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19518/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-evaluate the factual findings regarding the fictitious invoices used for tax evasion. The court held that the lower courts' reasoning was logical and based on sufficient evidence proving the company lacked operational substance. Consequently, the conviction for tax fraud and the specific penalty imposed were upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the congruity of the penalty in the absence of logical error, reserving such review only for cases where the penalty is disproportionately high compared to the statutory range.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fraud conviction fictitious invoices inadmissible appeal penalty congruity mitigating circumstances legal reasoning tax evasion

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 62-bis d.l. 92/2008
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questo può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
Corte Cost. n. 186/2000
art. 2 d.lgs.74/2000
Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 2 d.lgs.
art. 133 cod. pen
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021

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Testo completo

a REGGIO CALABRIA il 25/01/1976 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Nirta Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000 in quanto, nella qualità di rappresentate legale della Master Trade s.r.I., si era avvalso di fatture per operazioni inesistenti al fine di compensare i debiti e persino di'maturare un credito d'imposta.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, contestando la fittizietà degli acquisti effettuati, portanti in compensazione dell'IVA. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima doglianza è inammissibile, essendo volta a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, al fine di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica e, come tale, quindi, non censurabile, avendo la Corte ritenuto che gli elementi fossero sufficienti per ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la società Master Trade S.r.l.s. fosse una società cartiera, data l'inoperatività, e che fossero fittizi gli asseriti acquisiti di merce. Il giudice a quo ha infatti riscontrato la sussistenza degli indici rilevatori della natura fittizia delle società emittenti, in quanto prive di organizzazione mobiliare e logistica, privi di lavoratori e dipendenti, assenza di beni e dei mezzi basilari In ordine alla seconda doglianza, si osserva che Questa Corte ritiene che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Nel caso in disamina, il giudice a quo v 1ha evidenziato, nel rideterminare la pena, assumendo una pena base che si discosta dal minimo edittale, la notevole entità dell'imposta evasa. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questo può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso di specie, il giudice non ha ravvisato la sussistenza di elementi positivi favorevoli. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n, 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente DEPC.)SITATA, IN JtRIA, 23 M, e20 • Mai zia M 2