Italian criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding the single scale possession charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of complaint. The appellant challenged the conviction for possessing a single scale under Article 73, paragraph 5, of DPR 309/1990, arguing violations of the presumption of innocence and reasoning requirements. The court rejected the appeal because the arguments were generic and failed to cite specific facts or reasoning from the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.; The cassation appeal must specifically target the reasoning of the lower court; generic complaints lacking reference to the concrete case facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
da: EMANUELE CRISTIAN nato a PISTOIA il 01/07/1997 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Emanuele Cristian ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, DPR 309/1990, deducendo con unico motivo di ricorso, articolato in due punti, violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello affermato la penale responsabilità sulla base del possesso di un solo bilancino, e con il secondo motivo, violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché intrinsecamente generico, non formulando alcuna specifica censura inerente l'affermazione della responsabilità e formulando deduzioni prive di qualsiasi riferimento al caso concreto e riproponibili in astratto in qualsiasi altro ricorso in cui si lamenti l'affermazione della responsabilità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITP,TA IN cA ' 1A 2 2026 Fune, Me