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Ordinanza — n. 19512/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific argumentative criticism regarding tax fraud evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19512/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it consisted solely of complaints without specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued that the trial court erred in evaluating evidence of tax fraud, but the court found these points already adequately addressed and dismissed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on mere complaints regarding facts or arguments already fully examined and rejected by the lower court, lacking specific grounds of criticism, is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints tax fraud evidence procedural costs Cassation review

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 616 c.p.p.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 533 cod. proc. pen
pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi

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Testo completo

RIA BEATRICE MAGRO;Chen Suiyu propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al capo 1) dell'imputazione, per essersi lo stesso estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena in anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74 del 2000 poiché, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, quale titolare della società "REGINA D. T S.A.S. DI CREN SUIYU C.", indicava nella dichiarazione annuale per l'anno 2015, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, da ciò conseguendo un'evasione dell'imposta pari ad euro 617.570,00.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in relazione ai criteri di valutazione della prova della mendacio della dichiarazione di imposta. Il motivo unico di ricorso è inammissibile perché sono costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; nonché manifestamente infondato.

Invero, con motivazione immune dai denunciati vizi, i giudici di merito hanno ritenuto provati i fatti contestati, valorizzando il diversificato compendio probatorio acquisito in sede tributaria, in conformità all'insegnamento di legittimità secondo il quale, in tema di reati tributari, il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, ma può, con adeguata motivazione, apprezzare gli elementi induttivi ivi valorizzati, per trarne elementi probatori, idonei a sorreggere il suo convincimento (Sez. 3, n. 24225 del 14/03/2023, Rossi, Rv. 284693).

Nel caso in disamina il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione a riscontro della asserita natura intracomunitaria delle cessioni, né questa può essere affermata sulla base delle sole dichiarazioni dei testi, peraltro ritenuti non attendibili, che hanno dichiarato che le cessioni venivano realizzate senza avvalersi di spedizionieri in quanto gli acquirenti trasportavano all'estero la merce con mezzi propri. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.MMaria B a IN C2,t,\‘.:

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