Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19507/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing proportionality under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19507/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the proportionality of the sentence rather than statutory illegality. The appellant argued the penalty exceeded the statutory minimum, but the court noted that under the relevant procedural code, appeals against plea agreement sentences are limited to specific grounds like legal qualification errors. Consequently, the court ruled that arguments regarding sentencing balance and proportionality fall outside the permissible scope for such appeals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement sentencing are inadmissible if they concern only the proportionality of the penalty rather than statutory illegality or legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement sentencing cassation admissibility proportionality principle statutory minimum penalty procedural code limitations

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 133, cod. pen.
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 444 cod. proc. pen
GRO;Saliola Alessio ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Arezzo, ha applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01);

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

GRO;Saliola Alessio ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Arezzo, ha applicato la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73 co. 4 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena irrogata, superiore al minimo edittale. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto vizi che attingono la sentenza di applicazione della pena unicamente per il trattamento sanzionatorio concordato, ma non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi richiamate per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione e che conseguentemente si tratta di doglianze avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta non consentite nel giudizio di legittimità.

Invero, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.MIN CANC..'- MAG 2026 I. io i-iiLi(iO De Santis