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Ordinanza — n. 19498/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19498/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to justify why these circumstances were rejected, while the court noted the appellate decision explicitly stated no positive evidence existed to support them. The court ruled that under current law, a lack of positive elements is a valid legal basis for denying such mitigation, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis d.l. 92/2008; Art. 616 c.p.p.: The court held that the denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the record contains no positive elements or circumstances indicating the defendant's reduced culpability, as the mere absence of a criminal record is insufficient under post-2008 reforms.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense lack of positive evidence appeal inadmissibility Italian criminal procedure sentencing reduction Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Art. 62-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.

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Testo completo

Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Giuliano Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 in relazione alla detenzione ai fini di spaccio di grammi 303,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish e di grammi 122,4 di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero invece essere riconosciute al fine di adeguare la pena alla effettiva gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile. La doglianza, trascura che la Corte di appello ha motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi di giudizio, laddove si tenga conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 — 01).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente aria B tr(Z Ma ,rtQn1l Di Stasi À (7), r DEPOSITATA AG 2026 Fu , De .5untis