Italian Supreme Court dismisses appeal against burglary conviction for lack of specific grounds and discretionary sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Leonardo Accattatis's appeal against his burglary conviction inadmissible. The appellant argued against the court's reasoning and sentencing, but the Court found these arguments merely repetitive of those rejected in the lower appellate court. Consequently, the Court ruled that the first ground lacked specificity while the second involved discretionary sentencing matters unsuitable for appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present specific, new arguments distinct from those already rejected below; discretionary sentencing evaluations are inadmissible unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: Accattatis Leonardo nato a MILANO il 04/01/1986 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Leonardo Accattatis ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 10 marzo 2025, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Sul punto, si evidenzia che le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito sono argomentate e ragionate (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) e, pertanto, incensurabili; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2026. Il Consigliere estensore Anna Ma Musc DF.pos!TATA IN CI 26 MA2O26