Cassation court dismisses appeal against aggravated theft verdict due to lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court erred in finding theft occurred without physical removal and failed to address general mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited are merely a pedissequa repetition of arguments already rejected by the appellate court, failing to perform the critical function required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tore nato a PATERNO' il 08/03/1978 avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Salvatore Cavallaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C), ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Catania del 19 gennaio 2023, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato ed insolvenza fraudolenta; - Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di furto eccependo in particolare l'assenza dell'elemento della sottrazione, è manifestamente infondato in quanto in tema di furto è consolidato il principio per cui il requisito della sottrazione sussiste anche quando l'agente ottenga la consegna del bene con la collaborazione della persona offesa, purché tale collaborazione sia frutto di errore o di inganno e non espressione di una libera e consapevole volontà dispositiva (v. sul punto Sez. 4, n. 30823 del 2022, Maior, non mass.); - Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2026. Il Consigliere estensore Anna Ma DEPOSATATA IN CAN 28 '2026 Furte_,\ Ì 440