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Ordinanza — n. 19491/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentencing and aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19491/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for rejecting generic mitigating circumstances and applying a specific aggravating circumstance under Article 61 of the Penal Code. The court rejected these claims as repetitive of previous appellate objections and infounded, noting that sentencing gradation falls within the trial judge's evaluative discretion.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 5 cod. pen.; The Supreme Court holds that the assessment of sentencing gradation, including the recognition of aggravating or mitigating circumstances, remains the exclusive domain of the trial judge and does not require a separate detailed justification in the appellate stage.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Discretion Aggravating Circumstances Lack of Motivation indagine per furto furto aggravato tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 5 cod. pen.
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Testo completo

o nato a SIRACUSA il 19/02/1995 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Aloschi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Siracusa del 14 marzo 2019, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., oltre ad essere inammissibili in quanto reiterativi di doglianze già proposte in appello e rigettate dalla Corte di merito, sono altresì non consentiti dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al riconoscimento della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella valutazione del giudice di merito che, nel caso di specie, ha adempiuto all'onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M