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Ordinanza — n. 19485/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for raising recidiva penalty increase issue for the first time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Tannazi Odishelidze against his conviction for burglary and attempted theft. The appellant argued that the recidiva penalty increase should have been limited to one-third due to the concurrence of a more serious circumstance, rather than the applied one-half. The court rejected this claim because the issue was raised for the first time in the cassation proceeding and is not admissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 63, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 3, cod. pen.: A ground for cassation alleging an error in calculating the recidiva penalty increase based on statutory limits is inadmissible if raised for the first time in the cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva penalty increase concurrent circumstances first time argument cassation admissibility burglary conviction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
- non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod.
Art. 63, comma 4, cod. pen.
624-bis, terzo comma, cod, pen., l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere limitato entro la misura di un terzo di cui all'art. 63, quarto comma, cod.
Art. 99, comma 3, cod. pen.

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Testo completo

ATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Tannazi Odishelidze ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del 15 febbraio 2021, che lo ha dichiarato penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis, primo e terzo comma, e 625, n. 2, cod. pen., per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni altrui mediante introduzione nella privata dimora di Giovanni Paolo Conte, danneggiandone la serratura della porta blindata di ingresso e senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, al fine di trarne profitto; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe errato nel determinare nella misura della metà l'aumento della pena per la riconosciuta recidiva ex art. 99, terzo comma, cod. pen., poiché stante la concorrenza della più grave circostanza di cui all'art. 624-bis, terzo comma, cod, pen., l'aumento per la recidiva avrebbe dovuto essere limitato entro la misura di un terzo di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. - non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" in quanto comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P. P.Q.M