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Sentenza — n. 19481/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19481/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19481/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o a RAVENNA il 16/01/1969 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E - Rilevato che Andrea Carli ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna del 29 aprile 2024, che ha ritenuto il ricorrente penalmente responsabile per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., ha rideterminato la liquidazione delle spese di parte civile, confermando nel resto e condannato l'imputato alla rifusione in favore della parte civile delle spese del secondo grado di giudizio; - Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 29 ottobre 2025, la persona offesa (Lucia Martino) ha rimesso la querela e l'integrazione di querela presentate nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questo; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19481/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Q. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/03/2026.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa chiusura dell'istruzione penale fine del processo azione di contestazione licenziamento per furto ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
- Rilevato che Andrea Carli ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna del 29 aprile 2024, che ha ritenuto il ricorrente penalmente responsabile per il delitto di cui all'art. 624 cod.
art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

o a RAVENNA il 16/01/1969 avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Andrea Carli ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna del 29 aprile 2024, che ha ritenuto il ricorrente penalmente responsabile per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., ha rideterminato la liquidazione delle spese di parte civile, confermando nel resto e condannato l'imputato alla rifusione in favore della parte civile delle spese del secondo grado di giudizio; - Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 29 ottobre 2025, la persona offesa (Lucia Martino) ha rimesso la querela e l'integrazione di querela presentate nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questo; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.);

P. Q. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/03/2026.