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Ordinanza — n. 19478/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise fraud aggravating circumstance at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19478/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the contested fraud aggravating circumstance as a specific ground during the appellate proceedings. Although the lower court confirmed the conviction for attempted theft and tax evasion, the appellant only complained about the subjective element of the evasion charge in the final appeal. The court ruled that under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, such omissions result in the automatic rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must explicitly state all grounds for review; failure to deduce a new or specific aggravating circumstance at the appellate stage renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraud aggravating circumstance tax evasion conviction procedural omission Code of Criminal Procedure ritardo ingiustificato dell'azione penale truffa aggravata contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

cesco nato a COSENZA il 09/04/1961 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Francesco Pellegrino ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 25 gennaio 2024, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile per i delitti di furto tentato aggravato dal mezzo fraudolento e di evasione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 624, 625 n. 2 e 385 cod. pen.; - Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta assenza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante del mezzo fraudolento, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3) nonché dall'atto di appello, che si duole dell'elemento soggettivo, limitatamente al reato di evasione, e che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M