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Ordinanza — n. 19477/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against early release denial due to lack of specific argument criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19477/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the lower court's refusal of early release, citing a lack of specific criticism of the reasoning in the original judgment. The court rejected this claim, ruling that the arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment denying early release is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance without providing specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release denial inadmissible appeal lack of specific criticism repetitive arguments procedural costs Italian criminal procedure supreme court review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

posto da: D'élia Massimiliano nato a COSENZA il 14/02/1986 avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'huila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Fiorina Maria Bozzarello, che ha concluso insistendo nel ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Massimiliano D'Elia ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, che, a seguito di annullamento con rinvio, ha rigettato l'istanza di liberazione anticipata; - Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla denegata concessione del beneficio della liberazione anticipata, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - Ritenuto che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente che reitera le doglianze contenuto nel motivo di ricorso; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr