Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19476/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19476/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o a AFRAGOLA il 13/08/1954 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;P - Rilevato che Antonio Bramandi ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2020, che ha ritenuto il ricorrente responsabile, in qualità di amministratore di fatto della società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto del termine di prescrizione di anni 12 anni e 6 mesi, aggiungendo i 585 giorni di sospensione (dal 21/03/2019 al 6/06/2019 per astensione, per giorni 76, dal 5/12/2019 al 5/03/2020 per astensione, per giorni 91, dal 5/03/2020 al 28/05/2020, per astensione, per giorni 83, dal 20/06/2024 all'8/05/2025, su richiesta della difesa, per giorni 322), i reati si prescriveranno il 21.07.2026; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'asserita erronea qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19476/2026 — snpen · Corte di Cassazione: o a AFRAGOLA il 13/08/1954 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;P - Rilevato che Antonio Bramandi ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2020, che ha ritenuto il ricorrente responsabile, in qualità di amministratore di fatto della società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto del termine di prescrizione di anni 12 anni e 6 mesi, aggiungendo i 585 giorni di sospensione (dal 21/03/2019 al 6/06/2019 per astensione, per giorni 76, dal 5/12/2019 al 5/03/2020 per astensione, per giorni 91, dal 5/03/2020 al 28/05/2020, per astensione, per giorni 83, dal 20/06/2024 all'8/05/2025, su richiesta della difesa, per giorni 322), i reati si prescriveranno il 21.07.2026; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'asserita erronea qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione ufficiale dei fallimenti abbandono del procedimento per truffa lotta contro la frode
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o a AFRAGOLA il 13/08/1954 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Antonio Bramandi ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2020, che ha ritenuto il ricorrente responsabile, in qualità di amministratore di fatto della società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto del termine di prescrizione di anni 12 anni e 6 mesi, aggiungendo i 585 giorni di sospensione (dal 21/03/2019 al 6/06/2019 per astensione, per giorni 76, dal 5/12/2019 al 5/03/2020 per astensione, per giorni 91, dal 5/03/2020 al 28/05/2020, per astensione, per giorni 83, dal 20/06/2024 all'8/05/2025, su richiesta della difesa, per giorni 322), i reati si prescriveranno il 21.07.2026; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'asserita erronea qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M