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Ordinanza — n. 19472/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding specific recidivism application as a matter of trial merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19472/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the specific crime of aggravated theft. The appellant argued that the application of specific recidivism violated procedural rules, but the court found this issue required a discretionary factual evaluation typical of the trial phase. Consequently, the court ruled that such arguments are not suitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 624 bis cod. pen.: Arguments challenging the application of specific recidivism based on discretionary factual evaluation are inadmissible at the stage of legality.

Parole chiave

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specific recidivism stage of legality discretionary evaluation inadmissible appeal criminal procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 624 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO - Rilevato che Nicola Pappagallo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 febbraio 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod.
art. 624 bis cod. pen
CONSIDERATO IN DIRITTO - Rilevato che Nicola Pappagallo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 febbraio 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo

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Testo completo

CONSIDERATO IN DIRITTO - Rilevato che Nicola Pappagallo ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani del 3 febbraio 2023, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

e) c.p.p., in merito all'applicazione della recidiva reiterata specifica non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); il motivo è non specifico in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati dì fatto che sorreggono le richieste; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M