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Ordinanza — n. 19471/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of single-judge tribunal order and illogical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19471/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of unauthorized entry. The appellant challenged the single-judge tribunal's jurisdiction and the logical consistency of the reasoning, arguing for a nullity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, affirming that jurisdictional issues must be raised at the first instance and that the appellate court lacks power to re-evaluate factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) c.p.p.; Art. 606 lett. e) c.p.p.: The Court of Cassation cannot declare a single-judge tribunal incompetent for peace court crimes if jurisdiction was correctly established at the origin, nor can it re-evaluate factual reasoning reserved to the trial judge.

Parole chiave

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single-judge tribunal peace court jurisdiction inadmissible appeal factual reasoning review perpetuatio iurisdictionis Code of Criminal Procedure nullity of order minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) c.p.p.
e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 lett.
Art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 23, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 24, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28908 del 27/09/2018
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

posto da: Polieri Michele nato a BARI il 19/05/1943 avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Michele Polieri ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari del 16 maggio 2024, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606 lett.

b) c.p.p. in merito alla nullità dell'ordinanza con cui è stata respinta l'eccezione di incompetenza per eccesso del Tribunale monocratico è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché, come nella specie, il reato gli sia stato correttamente attribuito "ah origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez.

U, Sentenza n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275869 - 01); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett.

e) c.p.p. è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M•04 cA:- • • A 28 2026 Furrzio Mar .Sous _