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Ordinanza — n. 19469/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for private violence via vehicle interference, citing lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19469/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of private violence. The appellant argued for violation of procedural rules and insufficient reasoning, but the court found these grounds generic and contrary to established jurisprudence regarding vehicle interference. Consequently, the decision was rejected because the lower court's reasoning was deemed sufficient and non-arbitrary under the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 610 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specific factual or legal support, or merely express dissatisfaction with the factual evaluation without demonstrating arbitrariness.

Parole chiave

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private violence conviction vehicle interference crime inadmissible appeal grounds procedural violation claim penal code discretion reati violenti infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 610 cod. pen.
- Rilevato che Walter Alfano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2022, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 610 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
pen., non è ammissibile in sede di legittimità in quanto generico oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, riguardante l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
pen., prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed è pertanto non specifico; - Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'errata valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 cod. pen.
245931); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod.
art. 610 cod. pen
- Rilevato che Walter Alfano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2022, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 610 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
pen., non è ammissibile in sede di legittimità in quanto generico oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, riguardante l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod. pen
245931); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5211 del 11/12/2020
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
259142: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
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Testo completo

ato a PALERMO il 31/05/1990 avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Walter Alfano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2022, che ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 610 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in merito alla sussistenza del reato di cui all'art. 610 cod. pen., è generico oltre che manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, alla guida del proprio veicolo, compie deliberatamente manovre tali da interferire significativamente nella guida di altro utente della strada, costringendolo ad una condotta diversa da quella programmata (Sez. 5, n. 5211 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280334 - 01); -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta omessa e inadeguata motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., non è ammissibile in sede di legittimità in quanto generico oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto; - Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, riguardante l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste ed è pertanto non specifico; - Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'errata valutazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., risulta manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); - Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., quanto alla misura della pena è inerente al trattamento punitivo, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad unanuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142: Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851).

La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Nella specie, la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M