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Ordinanza — n. 19456/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Bologna Court of Appeal's decision to deny generic mitigating circumstances to the defendant. The appellant argued for leniency, but the court found the appeal unfounded given the defendant's strong propensity for crime and the lower court's sufficient reasoning. The ruling emphasizes that appellate courts need not consider every favorable element if they have addressed the decisive ones without logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: The appeal contesting the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible in the court of cassation if the lower court's reasoning is free from evident illogic and sufficiently addresses the decisive elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility propensity for crime court of cassation review sentencing discretion falsa dichiarazione della parte scemata imputabilità allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 59 c.p.
art. 489 cod. pen
- Rilevato che Abdelkader Aloui ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini del 6 marzo 2024, ha riqualificato il reato per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole in quello di cui all'art. 489 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

R nato il 15/02/1984 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; LuRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Abdelkader Aloui ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini del 6 marzo 2024, ha riqualificato il reato per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole in quello di cui all'art. 489 cod. pen.; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e tenuto conto dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili e "l'accentuata propensione a delinquere" dell'imputato, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M