Court dismisses appeal against theft conviction, ruling substitute sentences inappropriate due to recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Latorre, Fontana, and Silvestri inadmissible regarding their challenge to substitute sentences. The appellants argued for home detention or semi-liberty, but the lower court found their criminal history and organizational methods warranted prison time. The court upheld this decision, rejecting the claim that the original sentencing lacked logical motivation under procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 bis cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: Substitute sentences are inappropriate when the offender's specific criminal record and conduct indicate a high risk of reoffending, rendering the original conviction's motivation legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: LATORRE DANIELE nato a TARANTO il 08/01/1980 FONTANA LUCA nato a TARANTO il 09/03/1985 SILVESTRI GENNARO nato a TARANTO il 11/12/1989 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;Letta la memoria di nomina di nuovo difensore di fiducia degli imputati, avv. Luigi Esposito, con revoca del precedente difensore; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Latorre Daniele, Fontana Luca e Silvestri Gennaro ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale gli imputati venivano dichiarati colpevoli dei reati di furto in abitazione pluriaggravati e condannati alla pena di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che denuncia illogicità della motivazione in merito alla omessa applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., in quanto illustra adeguatamente le ragioni che hanno condotto all'esito negativo della valutazione prognostica circa l'inclinazione a delinquere degli imputati tenuto conto dei precedenti penali specifici, delle reiterazioni delle condotte criminose dopo aver beneficiato della sospensione condizionale, delle modalità di commissione dei fatti, indicativi di sia pur rudimentale organizzazione, e della sfrontatezza e spregiudicatezza dell'agire, ritenendo condivisibile e congrua la valutazione del GIP, con riguardo alla inadeguatezza di qualsivoglia pena sostitutiva, anche dal punto di vista rieducativo; - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M2 NIAC)..it026 uddiario ;Furrziuryc Motzia