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Ordinanza — n. 19452/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding plea bargaining in second instance, ruling waiver of grounds precludes review of acquittal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19452/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance conviction for drug possession. The appellant argued that accepting a plea bargain in the second instance did not automatically waive the right to contest grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that once the defendant renounces appeal grounds, the second-instance judge's cognition is strictly limited to those specific grounds, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant renounces appeal grounds after accepting a plea bargain in the second instance, the court's review is limited to those grounds, and the appeal is inadmissible if it challenges acquittal issues not raised.

Parole chiave

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plea bargain second instance waiver of appeal grounds acquittal causes Article 129 inadmissible appeal cognition limitation

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
posto da: D'ANGELO FRANCESCO nato a AVERSA il 24/06/1996 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;D'Angelo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 129 cod. proc. pen.
103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 73 D.P.R. 309/90
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice a quo ha affermato che l'imputato presente a mezzo del difensore di fiducia ha proposto l'applicazione della pena finale di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, ritenuta l'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R.
Art. 1 comma 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
D'altronde, si ribadisce che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599 bis cod. proc. pen
posto da: D'ANGELO FRANCESCO nato a AVERSA il 24/06/1996 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;D'Angelo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 73 D.P.R. 309/90
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice a quo ha affermato che l'imputato presente a mezzo del difensore di fiducia ha proposto l'applicazione della pena finale di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, ritenuta l'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R.
art 129 cod. proc.pen
Quanto al secondo motivo, il giudice a quo ha affermato che non vi sono, elementi per procedere a sentenza di proscioglimento ai sensi dell' art 129 cod. proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 523.1? del 14/09/2018 Cc.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

posto da: D'ANGELO FRANCESCO nato a AVERSA il 24/06/1996 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;D'Angelo Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per la detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, hashish e cocaina. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia, posto che la richiesta di concordato in appello non comporta l'automatica rinuncia ai motivi di appello.

Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice a quo ha affermato che l'imputato presente a mezzo del difensore di fiducia ha proposto l'applicazione della pena finale di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, ritenuta l'ipotesi di cui al comma V dell'art. 73 D.P.R. 309/90, con accoglimento del relativo motivo, con rinuncia di tutti i residui motivi di appello. Quanto al secondo motivo, il giudice a quo ha affermato che non vi sono, elementi per procedere a sentenza di proscioglimento ai sensi dell' art 129 cod. proc.pen.

D'altronde, si ribadisce che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez.4, n. 523.1? del 14/09/2018 Cc. (dep. 23/11/2018 ) Rv. 274522).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.Mria B t eé Magro An on- l Di Stasi DtPOS i TATA 2 AG 2026 NN,