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Ordinanza — n. 19233/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19233/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessio Capricci inadmissible, rejecting his claim that the imposed sentence was excessive. The court held that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the authority of the trial judge as mandated by Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the discretion to set the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs exclusively to the judge of first instance and is not subject to review on the ground of excessiveness in cassation proceedings.

Parole chiave

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sentencing discretion excessive penalty Penal Code provisions cassation inadmissibility mitigating circumstances trial judge authority procedural exhaustion attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62, n. 4 cod. pen.
5 della sentenza impugnata, ove si rileva come, essendo state già riconosciute all'imputato dal primo giudice, plurime ragioni di attenuazione del trattamento sanzionatorio - circostanze attenuanti generiche, quella di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

posto da: CAPRICCI ALESSIO nato a PESCARA il 02/05/1990 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; ud.ta la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Capricci Alessio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena inflitta all'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come, essendo state già riconosciute all'imputato dal primo giudice, plurime ragioni di attenuazione del trattamento sanzionatorio - circostanze attenuanti generiche, quella di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con esclusione della recidiva - non si ravvisino elementi ai fini di una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M