Ordinanza — n. 19232/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposti da: PIROZZI SALVATORE nato a JESI il 13/06/1950 PIROZZI RAFFAELE nato a MONZA il 10/10/1973 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA d to avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; tia i i / 1, iRITENUTO IN FATTO E Letti i ricorsi di Pirozzi Salvatore e Pirozzi Raffaele, presentati con unico atto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5-8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Co sigliere estensore Il Presidente FraiJìcescc Florit Lucia Aielli 2
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 19232/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5-8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Co sigliere estensore Il Presidente FraiJìcescc Florit Lucia Aielli 2
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: PIROZZI SALVATORE nato a JESI il 13/06/1950 PIROZZI RAFFAELE nato a MONZA il 10/10/1973 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA d to avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; tia i i / 1, iRITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Pirozzi Salvatore e Pirozzi Raffaele, presentati con unico atto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità degli imputati per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5-8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Co sigliere estensore Il Presidente FraiJìcescc Florit Lucia Aielli 2