Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of jurisdiction to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marina Octavian inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued regarding the defendant's liability, the psychological element of the crime, and sentencing, but the court found these arguments generic and fact-based. Consequently, the court ruled that it lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements reserved exclusively for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or make new factual findings, as such powers belong exclusively to the court of first instance, rendering appeals based on generic factual arguments inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MARINA OCTAVIAN nato il 29/10/2000 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marina Octavian; ritenuto che il primo motivo, sul giudizio di responsabilità dell'imputato, rilevando l'inattendibilità della persona offesa non è consentito in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo ed il terzo motivo, rispettivamente sull'elemento psicologico del reato e sul trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici, risolvendosi in meri abbozzi di motivo, scadendo, per di più, in argomentazioni valutative e fattuali, non consentite in questa sede, come già sopra evidenziato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Fran esco Florit Lucia Aie! i