Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19229/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic citations fail to address specific case facts regarding minor offense mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19229/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Yusuf Hafed Mahammad inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a mitigating circumstance of minor offense severity but failed to provide specific factual links between cited precedents and his case. The court rejected this because the submissions were generic and contradicted the existing detailed reasoning in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal based on generic citations of precedents without specific application to the concrete facts is inadmissible when the lower court's reasoning is already present.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic citations mitigating circumstance minor offense lack of motivation rapina qualificata reato di poca entità infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 comma 1 e 3 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Yusef Hafed Mahammad; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità per il reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 n.
Art. 366 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: YUSUF HAFED MAHAMMAD (CUI 067IVHZ) nato il 08/02/2004 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Yusef Hafed Mahammad; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della lieve entità per il reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 n. 4 cod. pen. è, da un lato, generico, consistendo in una serie di citazioni di sentenze, condivisibili in linea di principio, ma senza alcuna indicazione che le colleghi al caso concreto (tanto più che si riferiscono, in genere, alle circostanze attenuanti generiche e non a quella oggi in discussione) e, dall'altro, manifestamente infondato, in quanto denuncia la mancanza di motivazione sul punto, invece presente a pg.

5. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere relatore Il PresidenteFra cesc Florit Lucia Aiel i DEPOSIT AT A 27, P 2026 A1/01773.