Italian court dismisses appeal as generic and repetitive regarding counterfeit goods and subjective intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to prove subjective intent and overlooked defensive arguments regarding the counterfeit nature of the clothing. The court rejected these claims as generic, repetitive, and evocative of issues already adequately resolved by the appellate court, which had already excluded the charge of gross forgery and noted the lack of justification for the large quantity of branded items.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely generic or repetitive; if the appellate court has already resolved the contested issues, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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A nato a PALERMO il 17/08/1987 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mazzanares Maria; ritenuto che primo e secondo motivo, rispettivamente sulla mancanza di prova dell'elemento soggettivo e sull'omesso esame delle deduzioni difensive, sono generici, ripetitivi, ed evocativi di questioni già adeguatamente risolte dalla Corte di merito (pagg. 2-3 sulla comprovata natura contraffatta dei beni, sull'esclusione del c.d. falso grossolano e, sul piano soggettivo, la prova della consapevolezza della ricorrente, desumibile dalla mancanza di giustificazioni della disponibilità di un così ingente quantitativo di capi d'abbigliamento, peraltro recanti marchi di note case di produzione); considerato che il terzo ed il quarto motivo, attinenti a diversi aspetti del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generici (si insiste, come in appello per una maggiore diminuzione per le generiche, già concesse nella massima estensione fin dal primo grado, come già evidenziato dalla Corte d'appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. P.Q.MIl Consigliere relatore Il Preside