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Sentenza — n. 19227/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19227/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19227/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osti da: RHOUMA FRANCESCA nato a RIBERA il 28/03/1994 RHOUMA SONIA nato a RIBERA il 24/08/1989 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;a Letti il ricorso e la memoria di Rhouma Francesca e Rhouma Sonia; ritenuto che, con riferimento al reato di invasione, le doglianze, per quanto infondate, non siano inammissibili, alla luce della modestissima durata dell'invasione, interrotta in fase embrionale e potenzialmente meritevole di riqualificazione in termini di tentativo, tuttavia oramai estinto per intervenuta prescrizione; considerato, per contro, in relazione alla affermazione di responsabilità per l'ulteriore reato, così come per tutti gli ulteriori motivi, che i profili di censura si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, e puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, in particolare che: - a pg. 5 si dà contezza degli elementi che comprovano il danneggiamento della porta finestra e della centralina del sistema d'allarme; - i motivi attinenti al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. e della prevalenza delle attenuanti generiche, così come quello relativo alla entità della pena, implicano valutazioni discrezionali che esulano dal sindacato di questa Corte laddove, come nel caso di specie, esse si esprimano in una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, quale quella incentrata sulla gravità del danno, per il primo aspetto, e sulla modestia complessiva della pena e della sua equità, per ulteriori aspetti; - alla luce dell'esito parzialmente assolutorio, il quinto motivo è assorbito mentre il sesto, sulla prescrizione, è manifestamente infondato giacché «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 19227/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 5 si dà contezza degli elementi che comprovano il danneggiamento della porta finestra e della centralina del sistema d'allarme; - i motivi attinenti al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. e della prevalenza delle attenuanti generiche, così come quello relativo alla entità della pena, implicano valutazioni discrezionali che esulano dal sindacato di questa Corte laddove, come nel caso di specie, esse si esprimano in una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, quale quella incentrata sulla gravità del danno, per il primo aspetto, e sulla modestia complessiva della pena e della sua equità, per ulteriori aspetti; - alla luce dell'esito parzialmente assolutorio, il quinto motivo è assorbito mentre il sesto, sulla prescrizione, è manifestamente infondato giacché «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

Parole chiave

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minaccia non comprovata infrazione privilegiata durata dell'infrazione infrazione molto grave danneggiamento altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
5 si dà contezza degli elementi che comprovano il danneggiamento della porta finestra e della centralina del sistema d'allarme; - i motivi attinenti al diniego dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

osti da: RHOUMA FRANCESCA nato a RIBERA il 28/03/1994 RHOUMA SONIA nato a RIBERA il 24/08/1989 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;a

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Rhouma Francesca e Rhouma Sonia; ritenuto che, con riferimento al reato di invasione, le doglianze, per quanto infondate, non siano inammissibili, alla luce della modestissima durata dell'invasione, interrotta in fase embrionale e potenzialmente meritevole di riqualificazione in termini di tentativo, tuttavia oramai estinto per intervenuta prescrizione; considerato, per contro, in relazione alla affermazione di responsabilità per l'ulteriore reato, così come per tutti gli ulteriori motivi, che i profili di censura si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, e puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, in particolare che: - a pg. 5 si dà contezza degli elementi che comprovano il danneggiamento della porta finestra e della centralina del sistema d'allarme; - i motivi attinenti al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. e della prevalenza delle attenuanti generiche, così come quello relativo alla entità della pena, implicano valutazioni discrezionali che esulano dal sindacato di questa Corte laddove, come nel caso di specie, esse si esprimano in una motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica, quale quella incentrata sulla gravità del danno, per il primo aspetto, e sulla modestia complessiva della pena e della sua equità, per ulteriori aspetti; - alla luce dell'esito parzialmente assolutorio, il quinto motivo è assorbito mentre il sesto, sulla prescrizione, è manifestamente infondato giacché «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01); infatti, l'inammissibilità parziale del ricorso (sui motivi afferenti al danneggiamento ed al trattamento sanzionatorio) preclude, in parte qua, l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, d. 2017, Aiello, Rv. 268966 — 01); rilevato, pertanto, che dall'annullamento deriva la possibilità di rideterminare in questa sede il trattamento sanzionatorio (art. 620, lett. I, cod. proc. pen.) semplicemente espungendo il quantum di pena per il reato di invasione, reato 'satellite' oramai estinto;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sen P.Q.MIl Consi Here relatore r DEP(mMI Il Presidente Franc orit IN Cf Luci elli 27 026