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Ordinanza — n. 19226/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and because factual re-evaluation exceeds court powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant failed to address the appellate court's rejection based on the untimeliness of the alleged impediment, rendering the first ground specific. The second ground was rejected because it sought a factual re-evaluation of evidence, which falls outside the cassation court's jurisdiction. Consequently, the appeal was dismissed as it did not meet the legal standards for review.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 111, cost. The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual circumstances or evidence; appeals must specifically address the reasons for the lower court's decision.

Parole chiave

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lack of specificity factual re-evaluation cassation jurisdiction untimely impediment inadmissible appeal termine di comunicazione perizia medica superata prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
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Testo completo

osto da: LEGGI ALESSANDRO nato a ROMA il 15/06/1987 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Leggi; rilevato che il primo motivo, sul denegato riconoscimento del legittimo impedimento, nulla dice sulla prima ragione di rigetto, indicata nella motivazione della sentenza di appello, consistente nella mancanza di tempestività della prospettazione dell'impedimento; considerato che, essendo tale parametro di per sé sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza di rinvio, il ricorso avrebbe dovuto confrontarsi con tale aspetto, in difetto peccandoper aspecificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823;

Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); rilevato che il secondo motivo, sulla responsabilità dell'imputato per concorso, pur allegando - erroneamente - una violazione di legge, è, invece, meramente valutativo e fattuale, pretendendo una rivalutazione di circostanze fattuali, che esula dai compiti di questa Corte, a fronte di una motivazione che non manifesta illogicità in grado tale (manifesto) da soddisfare lo standard di legge (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), nemmeno puntualmente indicato dal ricorrente; considerato, inoltre, che la sentenza parte dalla premessa del compossesso degli assegni da parte dei due correi, mentre la linea difensiva parte dall'assunto - del tutto indimostrato - del possesso esclusivo ed anteriore degli assegni in capo al Cirelli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M