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Ordinanza — n. 19223/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation, ruling sentencing is within trial judge's authority under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19223/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the sentencing discretion of the lower court. The appellant argued the sentence lacked proper motivation, but the court found this issue falls under the trial judge's discretionary power governed by Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court held that the lower judge adequately addressed the case facts and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the punitive treatment, including the gradation of the penalty based on aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the judge of merits, whose duty is to exercise this power in adherence to the principles set forth in the cited articles.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code articles judicial motivation appeal inadmissibility trial judge authority gravità della pena adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

posto da: MOCCIA GIOVANNI nato a NAPOLI il 04/11/1982 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Moccia Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata, ove si rileva come la pena, già prossima al minimo edittale, risulti pienamente proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, e come anche l'aumento per la continuazione sia stato operato in misura inferiore al minimo previsto dalla legge); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.MIl Cons gliere estensore Il PresidenteFraJicesLo Florit Lucia Aielli yoU, OF P n IN CA 271, M 026 Fumt ‹, 2