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Ordinanza — n. 19222/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal contesting factual reasoning in criminal liability judgment due to preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19222/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the factual reasoning and source reliability regarding criminal liability under Article 493-ter of the Penal Code. The court ruled that such challenges are legally prohibited because the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or second-guess the lower court's logical reconstruction of facts.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; The Supreme Court lacks the authority to re-evaluate evidence or second-guess the lower court's factual reasoning, rendering appeals contesting the logical reconstruction of facts inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability factual reasoning source reliability preclusion rules Supreme Court limits Article 493-ter inadmissible appeal perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 493-ter cod. pen.
art. 493-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

nato a SANTERAMO IN COLLE il 05/12/1978 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Giuseppe Leila e la memoria della parte civile; preso atto che in relazione al primo motivo, v'è stata espressa rinuncia del difensore; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., con particolare riferimento all'attendibilità delle fonti di prova, ed alla ricostruzione fattuale, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consi liere estensore La Presidente Fratcescb Florit Lucia Aielli O 'N 27 M Ft4t,Fri. • _Adurzi Lle 2