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Ordinanza — n. 19220/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise mitigation argument in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19220/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Azaladze Davit inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested the failure to recognize a mitigated offense under Article 648 of the Penal Code, but this argument was not previously raised in the appeal as required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the claim because the argument was generic, lacked specific factual analysis, and contradicted the lower court's already established reasoning regarding the 'transport for third parties' theory.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648, comma 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds were not previously deduced in the appeal stage, and generic arguments lacking concrete factual examination are rejected without further consideration.

Parole chiave

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inadmissibility appeal mitigated offense procedural requirement third party transport court costs order ricettazione favoreggiamento procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Azaladze Davit; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
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Testo completo

posto da: AZALADZE DAVIT nato il 16/09/1973 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Azaladze Davit; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pagg. 4-5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato che in ogni caso, il motivo è formulato in maniera del tutto generica, senza un concreto esame della fattispecie e basato esclusivamente sulla tesi (già ritenuta, motivatamente, inattendibile in sentenza, senza che alcuna asserzione difensiva si preoccupi di confutare detta conclusione) del mero trasporto 'per conto terzi' di beni rubati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. P.Q.M