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Ordinanza — n. 19218/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and revoking suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for leniency and the revocation of a suspended sentence, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific argumentation and failed to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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C. Cost., sent. n. 86/2024; Appeals must provide specific argumentation distinct from lower court reasoning, and revocation of suspended sentences constitutes a new trial process rather than execution.

Parole chiave

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appeal inadmissibility reiteration of arguments suspended sentence revocation cognizione process costs of appeal ricongiungimento familiare differito reintegrazione della cittadinanza nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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C. Cost., sent. n. 86/2024
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Testo completo

to il 21/11/1977 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alam Suhadul; considerato che il primo motivo, sul diniego della circostanza della particolare tenuità del fatto (C. Cost., sent. n. 86/2024) non è consentito in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, a fronte di una motivazione scevra da contraddizioni o manifeste illogicità; osservato che il secondo motivo sulla revoca della sospensione condizionale della pena applicata con precedente sentenza a carico dell'imputato, è manifestamente infondato, trattandosi di revoca obbligatoria e di processo di cognizione, e non di esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M